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C.M. 05/05/1998 n. 9a) dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che la situazione ri scontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato in scadenza non è mutata e che durante l'esercizio dell'attività ha osservato gli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento; b) perizia giurata resa da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818, attestante l'efficenza dei dispositivi, sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione. Pertanto l'obbligo di produrre la suddetta perizia ricorre solo per quelle attività dotate di sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi. In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati i facsimile di dichiarazione e di perizia giurata. Art. 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività L'art. 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell'attivita ai fini antincendi: a) mantenere in stato di efficenza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed im pianti antincendio, verificandoli con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione; b) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonchè sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio; c) annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b); d) avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento in caso di modifiche che comportano una alterazione delle presistenti condizioni di sicurezza antincendio. Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche disposizioni nel decreto ministeriale 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). Pertanto i Comandi provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento da restituire all'interessato, il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio. Art. 6 - Procedimento di deroga L'art. 6 disciplina la nuova procedura per l'ottenimento della deroga al rispet- to di disposizioni normative antincendio, semplificando sostanzialmente quando previsto dall'abrogato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. L'attuale procedura è stata totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che l'autorizzazione in deroga venga rilasciata dall'ispettore regionale od interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, previa acquisizione del parere del comando dei vigili del fuoco interessato e del comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982. Al fine di garantire l'osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda di deroga e sulla documentazione da allegare. In particolare devono essere chiaramente indicate: -le disposizioni normative cui si intende derogare; - le caratteristiche dell'attività e/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative cui si chiede di derogare; - la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare; - le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato. Quanto sopra per consentire una corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte. Art. 7 - Nulla osta provvisorio L'art. 7 costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984 n. 818, a quello del certificato di prevenzione incendi, da rilasciarsi secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto che il Ministro dell'interno, ove non già provveduto, emani entro tre anni specifiche direttive per singole attività o gruppi di attività, di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i relativi termini temporali, per eliminare così con gradualità i nulla osta tuttora vigenti. L'art. 4, comma 4, della legge 27 ottobre 1995 n. 437, ha prorogato la validità dei nulla osta provvisori rilasciati, o in corso di rilascio, sino alla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi, pertanto alla luce di quanto disposto dall'art. 7, possono determinarsi le due seguenti situazioni: a) l'attività per cui è stato rilasciato il N.O.P. ha subito modifiche tali da com portare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. In tale circostanza la validità del N.O.P. è da ritenersi decaduta e si applica il disposto dell'art. 5, comma 3, del regolamento che obbliga ad avviare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di conformità sul progetto; b) l'attivita in regime del N.O.P non ha subito le modifiche di cui alla precedente lettera a). In tale circostanza la validità del N.O.P. è soggetta alle seguenti limitazioni: 1) osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio di cui all'art. 5 del regolamento; 2) adeguamento dell'attività alle disposizioni emanate dal Ministro dell'interno entro i termini temporali ivi previsti, secondo la vigente normativa in materia di prevenzione incendi. Il regolamento precisa che le disposizioni di adeguamento, ove ancora non emanate devono essere adottate entro tre anni. Si riportano in allegato disposizioni normative in atto emanate dal Ministero dell'interno, ove sono stabilite le misure di adeguamento per attività esistenti ed i termini temporali entro cui le stesse vanno attuate. Art. 8 -Norme transitorie L'art. 8 consente di applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presentate prima della data di entrata in vigore dello stesso e per le quali non è stato ancora provveduto, precisando che i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso o dalla data di trasmissione della necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando. Si invitano, pertanto, i Comandi ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 maggio 1998, e tuttora inevase, al fine di richiedere la documentazione integrativa, ove necessaria, per poter applicare il nuovo regolamento. Al riguardo si precisa che il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi datare dal 10 maggio 1998, dovrà avvenire senza l'effettuazione del sopralluogo di verifica, previa acquisizione della specifica documentazione prevista dall'articolo 4 del regolamento. Art. 9 -Abrogazioni L'art. 9 abroga le seguenti disposizioni normative: a) decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 1982: a1) disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative compe- tenze del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (art. 10, comma 5; art. 11, comma 1, lettera d); art. 21); a2) disposizioni relative all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1, numero 5). L'abrogazione dell'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette manifestazioni, non fa venire meno l'attività di controllo sulla sicurezza antincendio espletata dai Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito delle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635. b) legge n. 818 del 1984. Sono state abrogate le seguenti disposizioni della legge n. 818 del 1984: b1) disposizioni sul nulla osta provvisorio, in contrasto con quanto stabilito nel nuovo regolamento (art. 2, commi 5, 6, 7, 8); b2) disposizioni sul rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della legge n. 818/1984, in quanto tale disciplina è stata completamente recepita nell'art. 4 del nuovo regolamento. I procedimenti ed il servizio prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente si all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia nei rapporti con altri enti ed istituti. Questa Direzione generale confida in una puntuale e precisa collaborazione di tutto il personale coinvolto nell'espletamento delle funzioni e dei compiti connessi al servizio di prevenzione incendi. Particolare riguardo si impone nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 maggio 1998, segnatamente per quei profili che si rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei vari procedimenti. Analoga cura dovrà essere prestata nel predisporre i necessari servizi di informazione preventiva per l'utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto ai fini del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi: MANINCHEDDA Allegato Disposizioni normative vigenti che prevedono misure tecniche di adeguamento sulla sicurezza antincendio e relativi termini temporali Disposizione Attivita'(D.M. 16 febbraio 1982) Termine di adeguamento Proroga D.M. 16 maggio 1987, n.246 94 - edifici civile abitazione 27 giugno 1992 D.M. 20 maggio 1992 n. 569 90 - edifici storicidestinati a musei ecc. 4 marzo 1996 D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 90 - edifici storici destinati a biblioteca ecc. 7 ottobre 1998 D.M. 25 agosto 1992 85 - edilizia scolastica 31 dicembre 1999 Legge 23.12.1997, n. 649. Estens. ai privati legge 7.8.1997 n. 266 D.M. 9 aprile 1994 84 - attività turistico- alberghiere 26 aprile 1999 D.M. 13 ottobre 1994 4/b - depositi di GPL con capacità > 5 mc 12 novembre 2001 D.M. 18 maggio 1995 22 - depositi soluzioni idroalcoliche 9 giugno 2000 D.M. 19 agosto 1996 83 - locali di pubblico spettacolo 12 settembre 1999 C.M. 05/05/1998 n.9 - DPR 12/01/1998 n.37. Disciplina procedimenti prevenzione incendi. |
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